Cartelle e accertamenti, la “ripresa morbida” è rinviata a settembre

Cartelle e accertamenti, la “ripresa morbida” è rinviata a settembre
di Michele Di Branco
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Mercoledì 30 Giugno 2021, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 15:21

Un’altra estate senza l’incubo delle cartelle esattoriali. Il governo ha bloccato ancora una volta la notifica di atti, ingiunzioni e accertamenti fiscali già prevista fino al 30 giugno. Il provvedimento, di fatto, congela tutta l’attività di riscossione, ferma ormai dall’8 marzo dello scorso anno, e non presenta criticità visto che si muove sul solco delle altre proroghe attivate dagli inizi della pandemia. Sul fronte delle coperture verranno usati i risparmi dei precedenti ristori per un valore di circa 2 miliardi di euro. Senza un ennesimo rinvio, 35 milioni di atti sarebbero stati progressivamente inviati ai contribuenti a partire dal primo luglio. Una prospettiva che, in tempo di pandemia e di crescenti difficoltà economiche per famiglie e imprese, allarmava la maggioranza che sostiene il premier Mario Draghi.

LA PROCEDURA

Con il nuovo stop alla riscossione (ma gli avvisi bonari sono ripresi dal primo aprile) sono stati nuovamente congelati i carichi affidati all’agente della riscossione e i pignoramenti su stipendi e pensioni. Con la proroga, infatti, si fermano non solo le cartelle esattoriali, ma anche gli accertamenti esecutivi, i fermi e gli avvisi di addebito Inps. A settembre, però, l’attività del fisco dovrà riprendere. Ma in che modo? Tra i partiti che sostengono l’esecutivo esiste già un accordo di massima che prevede una ripresa morbida della riscossione, con un occhio di riguardo per chi ha maggiormente sofferto della crisi pandemica e ha riportato maggiori perdite. La sintesi potrebbe consistere in un meccanismo di rientro dai debiti tributari agevolato per chi si trova tra i beneficiari dei ristori. Vale a dire quei soggetti che hanno accusato perdite superiori al 30%. Tutto confermato, al momento, sul fronte della rottamazione e del saldo e stralcio: per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 2 agosto 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura.

LA SANATORIA

Quanto al condono che dispone cancellazione delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 5mila euro relative al periodo 2000-2010, è atteso il decreto dell’Agenzia delle Entrate che serve a fissare le regole della sanatoria prevista dal Decreto Sostegni.

Nel provvedimento saranno fornite alcune indicazioni tecnico-burocratiche ma il quadro generale è già stato fissato dal governo. La misura riguarda tutte le persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30mila euro. Oggetto della sanatoria, come detto, sono le cartelle inferiori a 5mila euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono invece esclusi gli importi dovuti a titolo di aiuti di Stato illegittimi; le sanzioni comminate da autorità penali; le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti; le entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio, dazi) e l’Iva all’importazione.

IL PROVVEDIMENTO

L’annullamento avverrà per singola posta e non per cartella esattoriale, vale a dire che per l’annullamento dei carichi non ha alcuna importanza l’importo totale della cartella di pagamento, bensì l’importo delle singole partite indicate nella medesima cartella. Così, a esempio, la multa stradale costituisce un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione e se ciascuno dei provvedimenti non supera i 5mila euro, entrambi possono beneficiare dell’azzeramento. Si prende in considerazione l’importo residuo risultante alla data del 23 marzo 2021 (non quello originariamente iscritto a ruolo). Vuol dire che un carico iscritto a ruolo inizialmente, a esempio, per 8mila euro, potrà rientrare nello stralcio se sono intervenuti pagamenti parziali entro la data di entrata in vigore che hanno portato l’importo residuo sotto la soglia di 5mila. Non sono previsti adempimenti da parte dei contribuenti per lo stralcio delle cartelle: l’Agenzia delle Entrate provvederà in autonomia senza inviare alcuna comunicazione al contribuente.

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