Dichiarazione dei redditi: ecco il vademecum. Occhio alla detrazione: valgono solo le spese tracciabili

Dichiarazione dei redditi: ecco il vademecum. Occhio alla detrazione: valgono solo le spese tracciabili
di Luca Cifoni
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Mercoledì 5 Maggio 2021, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 12 Maggio, 14:45

Superbonus e bonus facciate per chi ha avviato i relativi lavori lo scorso anno, detrazioni da controllare con attenzione per l’obbligo di attestare che le relative spese sono state sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, ovvero diversi dal contante. Parte lunedì 10 la stagione della dichiarazione dei redditi, la settima ad avere come protagonista il sistema della “precompilata”. Il meccanismo introdotto nel 2015 ha ormai raggiunto la maturità, come dimostra il fatto che quest’anno non è stato necessario aggiungere nuove voci all’insieme di quelle che affluiscono automaticamente sulla posizione del contribuente (spese mediche, universitarie, mutui bancari e così via)

 LA PROCEDURA

 La modalità precompilata riguarda sia il 730, ovvero il modello presentato dalla grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, sia il modello Redditi utilizzato prevalentemente da lavoratori autonomi e professionisti. Molte di queste dichiarazioni sono gestite dai centri di assistenza fiscale (Caf) o dai commercialisti; ma nel corso degli anni è cresciuto il ricorso al canale “fai da te”, ovvero la compilazione e l’invio della dichiarazione direttamente dal proprio pc, con credenziali dell’Agenzia delle Entrate oppure Spid o ancora carta di identità elettronica. Nel 2015 avevano scelto questa opzione 1,4 milioni di contribuenti, nel 2020 sono stati 3,9 milioni e quest’anno dovrebbe essere superata soglia dei 4 milioni, anche in concomitanza con il cambio di abitudini connesso alle difficoltà di spostamento indotte dalla pandemia. La precompilata potrà essere consultata a partire dal 10 maggio, quindi tra pochi giorni. Dal 19 sarà poi possibile procedere all’invio, dopo le eventuale modifiche per correggere o integrare le informazioni inserite dall’amministrazione fiscale: ad esempio per fruire di qualche ulteriore detrazione. Come di consueto, chi avendo scelto il 730 accetta i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate si metterà automaticamente al riparo da ulteriori verifiche sulla documentazione, come le ricevute delle spese sostenute. Una opportunità che riguarda però, di fatto, solo i contribuenti con una situazione molto semplice. Come già avvenuto lo scorso anno, la finestra temporale per l’appuntamento con il fisco sarà particolarmente ampia anche per il 730: per inviarlo ci sarà tempo fino al 30 settembre. Dipendenti e pensionati che per effetto della dichiarazione si ritrovano in credito hanno però un certo interesse a fare presto, per vedersi accreditare prima il rimborso dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale). Chi invece per la sua condizione professionale o per altri motivi ha scelto il modello Redditi avrà tempo per l’invio fino al 30 novembre. Venendo ai contenuti della dichiarazione, quest’anno la principale novità riguarda le detrazioni d’imposta.

Entrano concretamente in vigore, in relazione all’anno di imposta 2020 (quello cioè per cui si presenta la dichiarazione) le regole della penultima legge di Bilancio che pongono come condizione per fruire delle detrazioni del 19 per cento il pagamento con mezzi tracciabili, ovvero bonifico bancario o postale, assegno, carte di credito o bancomat o altre forme di moneta elettronica. La novità riguarda le spese sanitarie, esclusi però medicinali, dispositivi medici (mascherine comprese) e prestazioni presso strutture pubbliche o convenzionate. Quindi vale ad esempio per il pagamento di analisi private o del dentista. E coinvolge poi tutta una gamma di voci come i compensi alle badanti in caso di non autosufficienza, le rette degli asili nido o delle università o le altre spese scolastiche, i costi di frequenza di palestre o piscine da parte dei ragazzi, le assicurazioni sulla vita e altre ancora. La novità non tocca altre agevolazioni alcune delle quali, ad esempio quelle per le ristrutturazioni edilizie, prevedono già l’obbligo di pagamento con bonifico. Come si dimostra che il pagamento è avvenuto in modo tracciabile? L’Agenzia delle Entrate specifica che si potranno esibire ricevute bancomat o estratti conto, copie di bollettini postali o bancari. O anche fatture o ricevute con apposita annotazione da parte di chi ha ricevuto il pagamento. È importante tenere presente che con il meccanismo della precompilata i dati dei pagamenti ricevuti dai vari soggetti (centri medici, università e così via) affluiscono nella dichiarazione di ogni contribuente; per quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha stabilito di far arrivare solo le informazioni relative a spese tracciabili. Quindi chi volesse far valere ulteriori oneri sostenuti ma non presenti dovrà appunto dimostrare il proprio diritto allo sconto fiscale con le “pezze d’appoggio” già indicate, da presentare eventualmente al Caf o al commercialista se la dichiarazione passa per un intermediario.

LA PERCENTUALE

Un’altra novità relativa alle detrazioni riguarda chi ha un reddito complessivo superiore ai 120 mila euro. Questi contribuenti non potranno fruire di alcune detrazioni in pieno, ma solo in misura proporzionale all’importo del reddito, fino ad azzerarsi a quota 240 mila. Così ad esempio con 180 mila euro il beneficio spetterà in misura del 50 per cento. La decurtazione non riguarda le spese sanitarie e quelle per le ristrutturazioni. Nella verifica del reddito complessivo si tiene conto anche di quelli che non soggetti a Irpef e ricadono invece nel meccanismo della “cedolare secca”. Quest’anno debuttano poi nella dichiarazione il “superbonus” (detrazione del 110%) per intervento anti-sismici o di riqualificazione energetica e il “bonus facciate” (la detrazione è del 90%). Nel primo caso i lavori devono essere iniziati dal primo luglio 2020 in poi, nel secondo invece l’agevolazione è in vigore da gennaio. Per il superbonus però, volendo sfruttare la percentuale massima anche per gli interventi “trainati” da quelli principali (i “trainanti”), è richiesto che i primi ricadano all’interno dell’intervallo temporale di svolgimento dei secondi. Infine il credito d’imposta noto come “bonus vacanze”: se la quota dell’80% è stata fruita sotto forma di sconto presso la struttura turistica entro il 31 dicembre 2020, allora si potrà portare in detrazione il restante 20 per cento dell’importo massimo, oppure di quello effettivamente pagato nel caso sia risultato minore

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